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Divieto di sbarco sull’isola di Ischia con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (decreto 2025)

È vietato prendere il traghetto per Ischia con veicolo a motore durante la stagione turistica per i campani non residenti sull'isola, in quanto vige la limitazione all'afflusso e alla circolazione di auto e moto per i residenti in Campania.


In media e alta stagione vige il divieto di sbarco sull’isola d’Ischia per i campani non residenti con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

Non è quindi possibile imbarcarsi sui traghetti per Ischia con veicolo al seguito, generalmente da Pasqua a fine ottobre, se si risiede in Regione Campania e non si è stabilmente residenti sull’isola.

Vediamo di seguito il decreto del Presidente della Regione Campania nel dettaglio, con tutti i divieti, le date precise in cui vige anno per anno, le deroghe e le sanzioni previste.

Limitazione all’afflusso di veicoli a motore per l’anno 2025 sull’isola d’Ischia

Decreto Presidente Giunta n. 32 del 17/04/2025

Oggetto dell’Atto: LIMITAZIONE ALL’AFFLUSSO DI VEICOLI A MOTORE PER L’ANNO 2025 SULL’ISOLA DI ISCHIA.

PREMESSO che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 33 della Legge n. 177 del 25 novembre 2024, all’art. 8 (Circolazione nelle piccole isole), comma 1,
prevede che “Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete
stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’ isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.”;

PRESO ATTO, dall’istruttoria dei competenti uffici regionali, che a. ai fini del sentito previsto dal citato art. 8 del D.lgs. n. 285/1992, sono stati acquisiti dai Comuni isolani i seguenti atti:

  • delibera di Giunta del Comune di Forio n. 284 del 7 novembre 2024;
  • delibera di Giunta del Comune di Ischia n. 3 del 4 gennaio 2025;
  • delibera di Giunta del Comune di Casamicciola Terme n. 14 del 10 febbraio 2025;
  • delibera di Giunta del Comune di Lacco Ameno n. 22 del 5 marzo 2025;
  • delibera di Giunta del Comune di Serrara Fontana n. 34 del 17 marzo 2025;
  • delibera di Giunta del Comune di Barano d’Ischia n. 40 del 27 marzo 2025;


b. con nota prot. n. 174853 del 04.04.2025, la Direzione generale per la Mobilità ha trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, al fine di acquisire il sentito di cui al citato art. 8 del D.lgs. n. 285/1992, la proposta di provvedimento restrittivo della circolazione stradale;

c. con nota prot. n. 155041 del 14.04.2025, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, acquisito il parere positivo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha riscontrato positivamente la richiesta di cui al punto che precede;

RITENUTO di dover adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, mediante riproposizione, previo aggiornamento, delle disposizioni già emesse per l’anno 2024 e contestuale recepimento delle proposte di deroga formulate dai singoli Comuni, rimettendo ai medesimi la facoltà di prevedere ulteriori disposizioni integrative con valenza meramente interna all’Amministrazione comunale;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione generale per la Mobilità e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto;

DECRETA


Divieti

1. Dal 18.04.2025 al 31.10.2025 sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola d’Ischia (Comuni di Forio, Casamicciola Terme, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana, Barano d’Ischia)

a. degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia;

b. degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da persone non facenti parte della popolazione stabile dell’isola, residenti sul restante territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia.

2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania, nonché ai veicoli di lunghezza superiore a 10 m, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia.

Art. 3 (Autorizzazioni)

1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.



Art. 4 (Sanzioni)

  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.


Art. 5 (Vigilanza)

  1. I Comuni territorialmente competenti sono incaricati della esecuzione e della sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.


DE LUCA

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