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Divieto di sbarco sull’isola di Ischia con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (decreto 2026)

È vietato prendere il traghetto per Ischia con veicolo a motore durante la stagione turistica per i campani non residenti sull'isola, in quanto vige la limitazione all'afflusso e alla circolazione di auto e moto per i residenti in Campania.


In media e alta stagione vige il divieto di sbarco sull’isola d’Ischia per i residenti in Campania non stabilmente residenti sull’isola, qualora viaggino con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori.

Non è quindi possibile imbarcarsi sui traghetti per Ischia con veicolo al seguito – generalmente nel periodo da Pasqua a fine ottobre – se si risiede in Regione Campania e non si fa parte della popolazione residente sull’isola.

Di seguito è possibile consultare il Decreto del Presidente della Regione Campania, con il dettaglio dei divieti, il periodo di validità, nonché le deroghe e le sanzioni previste.

Limitazione all’afflusso di veicoli a motore per l’anno 2026 sull’isola d’Ischia

Decreto Presidente Giunta n. 21 del 25/03/2026

Oggetto dell’Atto: Limitazioni alla circolazione stradale anno 2026 – Isola di Ischia.

PREMESSO che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 33 della Legge n. 177 del 25 novembre 2024, all’art. 8 (Circolazione nelle piccole isole), comma 1, prevede che “Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’ isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.”;

PRESO ATTO, dall’istruttoria dei competenti uffici regionali, che

a. sono stati acquisiti dai Comuni dell’Isola di Ischia le delibere di Giunta di seguito indicate, aventi ad oggetto la approvazione della proposta di divieto di afflusso e di circolazione, sull’isola, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei predetti Comuni::

  • delibera di Giunta del Comune di Ischia n. 2 del 09/01/2026;
  • delibera di Giunta del Comune di Barano d’Ischia n. 5 del 09/01/2026;
  • delibera di Giunta del Comune di Lacco Ameno n. 5 del 16/01/2026;
  • delibera di Giunta del Comune di Forio n. 14 del 27/01/2026;
  • delibera di Giunta del Comune di Casamicciola Terme n. 7 del 09/02/2026;
  • delibera di Giunta del Comune di Serrara Fontana n. 24 del 12/02/2026;


b. con nota prot. n. 199391 del 5 marzo 2026 la Direzione Generale Mobilità ha trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli le citate proposte di provvedimento restrittivo della circolazione stradale, al fine di acquisire il sentito previsto dal citato art. 8 del D.lgs. n.285/1992;

c. con nota prot. n. 121394 del 23 marzo 2026 la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, acquisito il parere positivo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha riscontrato positivamente la richiesta di cui al punto che precede;

RITENUTO di dover adottare il provvedimento recante limitazioni alla circolazione stradale nell’isola di
Ischia per l’anno 2026;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione generale per la Mobilità e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto;

DECRETA


Divieti

1. Dal 03.04.2026 al 31.10.2026 sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola d’Ischia (comuni di Forio, Casamicciola Terme, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana, Barano d’Ischia)

a. degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola di Ischia;

b. degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori condotti da persone non facenti parte della popolazione
stabile dell’isola, residenti sul restante territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli
intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’Isola.

2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26,5 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone fisiche o giuridiche non residenti nel territorio della Regione Campania, nonché ai veicoli di lunghezza superiore a 10 m, con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia.




Art. 2 (Deroghe)

Nel periodo e nei comuni di cui all’art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a. autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b. veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio;
c. veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole, di rifiuti e veicoli ANAS;
d. veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
e. autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall’amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità. Le richieste relative ad eventi da svolgersi sul territorio del comune di Lacco Ameno dovranno pervenire con almeno 48 ore di anticipo, complete in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Il permesso dovrà poi essere conservato all’interno del veicolo ed esposto in maniera visibile per tutto il periodo di permanenza;
f. autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
g. autoveicoli di proprietà della Città metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano – Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, nonché veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre Pubbliche Amministrazioni, quali Regione, Città Metropolitana di Napoli, servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell’ARPAC, dell’ASL;
h. veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Per il comune di Lacco Ameno il permesso sarà rilasciato previa richiesta avanzata con almeno 48 ore di anticipo, complete in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Il permesso dovrà poi essere conservato all’interno del veicolo ed esposto in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno;
i. veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
j. veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
k. veicoli adibiti alla manutenzione delle strade;
l. autoveicoli e motocicli (come definiti dall’art. 53 del codice della strada) con targa estera, purché condotti da persone non residenti nel territorio della Regione Campania;
m. veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo dei Comuni di Barano d’Ischia, Serrara Fontana e Forio, limitatamente alla frazione di Panza, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dal competente ufficio comunale presso il quale soggiornano;
n. veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo o in un’altra struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale situati nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dal competente ufficio comunale presso il quale soggiornano;
o. autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell’ARPAC;
p. veicoli appartenenti a persone residenti nell’isola di Procida che devono recarsi sull’isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie dell’ASL NA2 allocate sull’isola, munite di certificazione del medico di base o dell’amministrazione della struttura ospedaliera;
q. autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori intestati ai residenti dell’isola di Procida che devono recarsi sull’isola d’Ischia per effettuare la revisione obbligatoria presso officine autorizzate ai sensi dell’art. 80 cds o per effettuare il tagliando presso le concessionarie autorizzate;
r. veicoli, appartenenti a soggetti residenti nella Regione Campania, che stazionino con le proprie imbarcazioni di lunghezza minima di mt. 8, all’interno del Porto di Forio, giusto contratto d’ormeggio di durata annuale, ai quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia municipale.
s. veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell’isola. Per il comune di Lacco Ameno il permesso sarà rilasciato previa richiesta avanzata con almeno 48 ore di anticipo, complete in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Il permesso dovrà poi essere conservato all’interno del veicolo ed esposto in maniera visibile per tutto il periodo di permanenza.

Art. 3 (Autorizzazioni)

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.


Art. 4 (Sanzioni)

Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

    Art. 5 (Vigilanza)

    I Comuni territorialmente competenti sono incaricati della esecuzione e della sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

    Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e la notifica ai Comuni di Forio, Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Barano d’Ischia ed alla Prefettura di Napoli.


      Roberto FICO

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